LEGGE 6 marzo
2001, n.64
Istituzione del servizio civile nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Testo di Legge
pag. 19
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 23
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI
PREPARATORI
- Senato della Repubblica (atto n.
4408):
- Presentato dal Presidente del
Consiglio (D'Alema) il 23 dicembre 1999.
- Assegnato alla 1a commissione
(Affari costituzionali), in sede referente, il 18 gennaio 2000 con
pareri delle commissioni 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 11a, 12a, 13a,
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le
questioni regionali.
- Esaminato dalla 1a commissione il 3
aprile 2000, il 18 luglio 2000, il 10-18-19 ottobre 2000, il 7-8
novembre 2000.
- Esaminato in aula il 6 dicembre
2000, l'11 gennaio 2001 ed approvato il 16 gennaio 2001.
- Camera dei deputati (atto n. 7532):
- Assegnato alla I commissione
(Affari costituzionali), in sede referente, il 17 gennaio 2001 con
pareri delle commissioni III, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e
parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla I commissione il
18-23-25-31 gennaio 2001, il 7 febbraio 2001.
- Esaminato in aula il 9 e 13
febbraio 2001 ed approvato il 14 febbraio 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2, comma 3, lettera
g):
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca:
"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".
- Il decreto-legge 16 settembre 1999, n.
324, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di
servizio civile".
- La legge 12 novembre 1999, n. 424,
reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di
servizio civile".
Nota all'art. 5, comma 1:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230,
vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).
Note all'art. 6, comma 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 2-quater,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, come introdotto dall'art. 2 della
legge 12 novembre 1999, n. 424 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni
urgenti in materia di servizio civile), e' il seguente:
"2-quater. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entita' della consistenza
massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti
applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonche' le forme di
collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.".
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230,
vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).
Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge 8
luglio 1998, n. 230, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in
vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La
dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel
limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti
procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. L'Ufficio e'
organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un
dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per
un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i
seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una
valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da
compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza,
assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con
Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati
inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso
e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in
attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione,
reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione
civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio
estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con l'esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i
Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio,
appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali
debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al
servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le
organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le
regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e
le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di
coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello
Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei
progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che
dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e
delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli
enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
servizio;
e) predisporre, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di
sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di
aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di
cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio
informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri
interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle
possibilita' previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli
obiettori in caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di
periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale
di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di
gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonche' per la definizione
delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con
specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del
comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento
sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle
spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione
finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti
di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
comma 1, si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai
fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria
immediata operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale
militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero
della difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti
al comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili dai
distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annui a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 10, comma 7, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), e' il seguente:
"7. E' istituita, nelle forme di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti
all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n.
230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti
relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area
funzionale dei diritti sociali.".
Nota all'art. 7, comma 2:
- Il testo dell'art. 11 della legge 8
luglio 1998, n. 230, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Gli enti e le
organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere
all'attuazione del servizio civile mediante l'attivita' degli obiettori
di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio
nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie
finalita' istituzionali e quelle di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);
c) capacita' organizzativa e
possibilita' di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attivita' continuativa da
non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui
al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio
nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla
convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria
competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori,
il numero totale dei medesimi che puo' essere impiegato e la loro
distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui
al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilita' a fornire
agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui cio'
sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la
qualita' del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni
intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di
servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e
alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le
modalita' previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile,
sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso l'obiettore puo'
essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per
obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso
cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata
sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in
rapporto alle finalita' dell'ente e nel rispetto delle norme che
tutelano l'integrita' fisica e morale del cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione
della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneita'
organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto
dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio
civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e
dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla
convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto
le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento
alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella
convenzione.
9. All'atto della stipula della
convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori
alcuna somma a titoio di controvalore e simili, pena la risoluzione
automatica della convenzione.".
Nota all'art. 7, comma 4:
- Per il testo dell'art. 10, comma 7,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, vedasi la nota all'art.
7, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge;
e) (soppressa)".
Nota all'art. 8, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 della legge 8
luglio 1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 7, comma 1.
Nota all'art. 9, comma 1:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230,
vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).
Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 8
luglio 1998, n. 230, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I cittadini che prestano
servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi
diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che
prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa
paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare
la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile e'
riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico
e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e
con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il
servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile e di
leva effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi con lo
stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i
servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini
dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti
il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza
di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria e' assicurata
dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 9,
comma 7.".
Nota all'art. 11, comma 3:
- Il testo dell'art. 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.".
Nota all'art. 11, comma 4:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230,
vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).
Nota all'art. 12, comma 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 3, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"3. Gli abili ed arruolati ammessi al
ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla
legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini
stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro
il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La
presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non
pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per
i motivi previsti dalla legge.".